Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 13 febbraio 2024 il decreto per la promozione della realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. Obiettivo dell’intervento, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026.
I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
- b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione.
L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
L’agevolazione consiste in:
- contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% dei costi ammissibili
- tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete.
Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti beneficiari.
Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti beneficiari.
Gli impianti che accedono alle procedure bandite ai sensi del decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
- garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
- gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
- possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.
Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.Il GSE emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro 30 giorni dall’approvazione delle regole.