Con la legge 81 del 2019 è stato rifinanziato e reso permanente il Bonus Pubblicità che consente di ottenere un’agevolazione in credito di imposta sulle spese sostenute per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, TV e radio.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta, proporzionato all’investimento, riservato ad imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24.
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- imprese,
- lavoratori autonomi
- enti non commerciali
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su
- giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche on line
Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.
Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
La comunicazione va inoltrata dal 1°marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentando un’apposita richiesta telematica per le spese previste per l’anno.