Il nuovo decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 l’11 novembre 2024, introduce le misure attuative del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (“Zes unica”). Questo incentivo è rivolto alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestali, della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico delle regioni del sud Italia.
Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusi terreni e immobili strumentali, destinati a strutture produttive situate nella Zes unica. Le spese ammissibili devono essere effettuate tra il 16 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, con le domande da presentare all’Agenzia delle Entrate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025.
Le imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (ai sensi dell’articolo 107 § 3 lettera a) del TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ai sensi dell’articolo 107 § 3 lettera c) del TFUE).
I beni acquisiti devono essere utilizzati esclusivamente nelle strutture produttive situate nella Zes unica. Il valore dei terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, e il credito d’imposta non è applicabile a progetti di investimento di importo inferiore a 50mila euro.
Il decreto definisce nel dettaglio anche gli investimenti agevolabili nel settore della pesca e dell’acquacoltura, comprendenti interventi per la riduzione dell’impatto ambientale della pesca, il miglioramento della salute e sicurezza dei pescatori, e la promozione di un settore più produttivo e sostenibile.
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese agricole, forestali, piccole e medie imprese o microimprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di ordini di recupero per aiuti illegittimi, imprese in difficoltà, grandi imprese attive nella produzione e trasformazione di prodotti della pesca e acquacoltura, e altre specifiche imprese identificate nel regolamento UE 2022/2473.
Invio della Comunicazione
Le imprese interessate devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tra il 20 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025, con le spese ammissibili sostenute. In questo arco di tempo sarà possibile inviare una nuova richiesta che annulla la precedente o presentare la rinuncia integrale al credito. Il modello per le domande e le modalità di invio saranno definite con un futuro provvedimento dell’Agenzia.
Entro dieci giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, un provvedimento dell’Agenzia stabilirà la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, nel rispetto dei limiti di spesa previsti. Le imprese devono dichiarare l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e assicurare che il cumulo di aiuti non superi i limiti consentiti.
I beni acquistati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione. Se i beni sono dismessi, venduti o trasferiti entro il quinto periodo d’imposta successivo, il credito d’imposta sarà rideterminato. Inoltre, le imprese devono mantenere l’attività nella Zes unica per almeno cinque anni, pena la decadenza dei benefici.