Le misure sul Temporary Crisis Framework

30 Agosto 2022 | agevolazioni

Dal 30 agosto 2022 sarà possibile presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework).

Le domande possono essere presentate anche da imprese diverse da Pmi con un numero di dipendenti non superiore a 499, limitatamente all’operatività sui portafogli di investimenti.

Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche. Non devono inoltre essere sottoposte alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito guerra in Ucraina e non devono essere possedute o controllate da soggetti oggetto delle medesime sanzioni.

Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti:

  • durata massima di 8 anni e
  • un importo non superiore alternativamente
    • al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente
    • al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione

Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).

L’avvio dell’operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche. Ai Regimi de minimis e ai Regimi d’esenzione, si aggiunge infatti tale nuovo regime di aiuti che prevede un plafond pari a:

  • 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio
  • 62mila euro per le imprese dell’agricoltura
  • 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura

In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

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