Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, che rappresenta un’evoluzione del precedente programma Transizione 4.0 e opera nell’ottica di portare a un livello ancora più avanzato il processo di transizione ecologica e digitale in cui le imprese italiane sono impegnate.
Possono essere beneficiari imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e localizzazione geografica.
L’unica limitazione è data dal fatto che i progetti debbano essere in grado di garantire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3% (5% esclusivamente per i processi interessati dall’investimento).
Il Piano sarà finanziato con risorse pari a 6,3 miliardi di euro così suddivisi:
- 3.780 milioni per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico (Transizione 5.0)
- 1.890 milioni per agevolare autoconsumo e autoproduzione
- 630 milioni per la formazione
Il Piano Transizione 5.0 consisterà in un credito d’imposta pari al:
- 35%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 15%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3% o del 5%.
In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In quanto misura alternativa, il credito 5.0 non può essere cumulato con i crediti d’imposta 4.0, né potrà essere cumulato con il credito d’imposta ZES Unica.
I crediti d’imposta saranno riconosciuti per le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali nuovi di cui all’allegato A e allegato B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come per i beni necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made In Italy (Mimit) prima e dopo il completamento degli investimenti. Ma soprattutto dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l’altra ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti.