Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, recante disposizioni attuative per l’erogazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica), si delinea il quadro normativo di riferimento per le agevolazioni dedicate alle imprese del Mezzogiorno.
Possono accedere al credito d’imposta le imprese, di qualsiasi forma giuridica e regime contabile, già operative o che si insediano nelle aree ZES Unica (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle zone assistite della Regione Abruzzo), a prescindere da eventuali stati di difficoltà, liquidazione o scioglimento.
Restano escluse le imprese operanti in specifici settori, tra cui siderurgia, carbone, lignite, trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture, energia, banca larga, settori assicurativo, finanziario e creditizio.
Il credito d’imposta è riconosciuto su investimenti, realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, relativi a:
- Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare
- Terreni
- Acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti
Il valore massimo ammissibile per terreni e fabbricati è pari al 50% del valore complessivo dell’investimento.
Limiti di spesa e requisiti:
- Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammessi, fino a un massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
- Per gli investimenti in locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- Non sono agevolabili progetti di investimento con un costo complessivo inferiore a 200.000 euro.
- Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.
Il credito d’imposta varia in base alla dimensione dell’impresa e alla zona ZES Unica in cui viene realizzato l’investimento, secondo le seguenti aliquote:
- Campania, Puglia, Calabria, Sicilia:
- 60% per Micro e Piccole Imprese
- 50% per Medie Imprese
- 40% per Grandi Imprese
- Molise, Basilicata, Sardegna:
- 50% per Micro e Piccole Imprese
- 40% per Medie Imprese
- 30% per Grandi Imprese
- Abruzzo:
- 35% per Micro e Piccole Imprese
- 25% per Medie Imprese
- 15% per Grandi Imprese
- Sulcis Iglesiente (Sardegna):
- 60% per Micro e Piccole Imprese
- 50% per Medie Imprese
- 40% per Grandi Imprese
- Taranto (Puglia):
- 70% per Micro e Piccole Imprese
- 60% per Medie Imprese
- 50% per Grandi Imprese
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia stessa e comunque non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato, a condizione che non superi le intensità massime previste dalle relative discipline. È ammesso il cumulo anche con misure di carattere generale.
Le imprese possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Con successivo Provvedimento dell’Ade verrà adottato il modello di comunicazione, con relative istruzioni.