Il decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante misure per la coesione e il rilancio economico delle regioni meridionali del Paese, prevede la creazione della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (ZES Unica).
Una Zona Economica Speciale è un’area limitata del territorio del paese, dove possono essere concessi incentivi speciali relativi agli investimenti e ad altre attività di sviluppo aziendale per le attività economiche e commerciali delle società già operative e di nuova costituzione.
Nel caso di ZES Unica, il piano strategico, approvato con regolamento interministeriale, ha validità triennale e definisce la politica di sviluppo della regione in conformità al PNRR e specifica:
- i settori da promuovere e potenziare;
- investimenti e interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica, differenziati anche per le regioni ad essa appartenenti.
Per l’anno 2024 sarà concesso un credito d’imposta alle imprese che acquistano alcuni beni produttivi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree interessate dalla zona economica speciale, in particolare:
- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Sardegna,
- Molise,
- Abruzzo.
Per la concessione dell’agevolazione sono riconosciute valide le spese sostenute per l’acquisto, anche in leasing o con altri contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive di nuova costituzione o già esistenti sul territorio. Sono riconosciuti anche gli acquisti di nuovi terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
L’agevolazione non si applica per i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse inoltre le società in stato di liquidazione o scioglimento e le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo totale dei beni acquistati o, nel caso di investimenti immobiliari realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Non sono riconosciute agevolazioni per progetti di investimento inferiori a 200.000 euro.
I beni oggetto del credito d’imposta devono entrare in funzione nel secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o al completamento. In caso contrario, il credito d’imposta sarà: “rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione” (articolo 16, comma 4, Decreto Sud).
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione dei beni, essi sono: dismessi; ceduti a terzi; destinati a finalità diverse all’esercizio dell’impresa; destinati a strutture produttive diverse da quelle agevolabili, il credito d’imposta verrà rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei suddetti beni.
Il limite di spesa destinato al credito d’imposta per l’anno 2024 sarà determinato con un decreto del ministero per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emettere, di concerto con il Mef, entro il 30 dicembre 2023.