Il Ministero del Turismo, con avviso pubblico datato 26 maggio 2022, ha comunicato le modalità di accesso alla piattaforma online per la concessione e autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, di cui all’Articolo 79, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, N.126, in favore delle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Tra le strutture rientrano:
- Alberghi;
- Agriturismi;
- Villaggi turistici;
- Alberghi diffusi;
- Campeggi;
- Villaggi albergo;
- Stabilimenti termali;
- Ecc.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute ed entro un limite massimo di 200.000 euro.
Sono ammessi i seguenti interventi:
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Incremento dell’efficienza Energetica;
- Adozione Di Misure Antisismiche;
- Acquisto Di Mobili E Componenti D’arredo;
- Realizzazione Di Piscine Termali, Per I Soli Stabilimenti Termali;
- Acquisizione Di Attrezzature E Apparecchiature Necessarie Per Lo Svolgimento Delle Attività;
- Termali, Per I Soli Stabilimenti Termali.
Le domande dovranno essere compilate e presentate, tramite la piattaforma online, dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 e sino alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022.
L’istanza dovrà essere compilata dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese e firmata, unitamente agli allegati, digitalmente.
Il Ministero del Turismo procede alla concessione del credito, in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.
Il Ministero procede all’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche istruttorie.
Successivamente le imprese autorizzate riceveranno la comunicazione attestante l’importo del credito spettante da utilizzare, esclusivamente in compensazione, in conformità alle modalità previste dall’articolo 5, comma 7 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.