Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2022 del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.
Per i progetti a carattere nazionale possono presentare domanda di accesso ai contribuiti:
- le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
- compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
- gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque regioni e/o province autonome;
- i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della filiera biologica.
- le associazioni biologiche.
Per i progetti a carattere locale, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi.
Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal «Fondo per l’agricoltura biologica».
La totalità delle risorse finanziarie, al netto di quelle eventualmente imputate al «soggetto gestore» saranno destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
- il 40% per finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- il 30% per finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
- il 30% per finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
L’intensità delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti.
Gli interventi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n.702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
- aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione;
- aiuti per i servizi di consulenza intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento;
- aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni, verranno chiariti attraverso avviso pubblico sul sito del Ministero.