OCM Vino 2021. AGEA definisce le istruzioni della misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti”.

14 Luglio 2021 | Incentivi, Informazioni

Definite le istruzioni, da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), per l’accesso ai contributi della campagna Ocm Vino 2020/2021 – “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti”. Grazie a questa opportunità, lo ricordiamo, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, potranno infatti attuare:

  • la riconversione varietale, che consiste:
    – nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
    – nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;
  • la ristrutturazione, che consiste:
    – nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
  • il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.

La superficie minima sulla quale potere effettuare l’operazione di riconversione e di ristrutturazione deve essere di 0,5 ettari, soglia che scende a 0,3 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro.

Possono beneficiare di questa misura:

  • gli imprenditori agricoli singoli e associati;
  • le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti, che poi erogano gli aiuti ai conduttori delle aziende agricole,
  • le cooperative agricole;
  • le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  • i consorzi di tutela autorizzati.

Tra i beneficiari rientrano anche coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti, e le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell’Autorità competente per motivi fitosanitari.

Il sostegno può essere erogato nella forma della compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura o in forma di contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. Nello specifico:

  • La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha.
  • Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, alternativamente:
    • sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/Ha;
    • sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del Regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro/Ha, elevato a 15.000 euro/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare tali importi fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 euro/Ha, elevato a 24.500 euro/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Limitatamente alla campagna 2021/2022, AGEA fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 15 luglio 2021, mentre la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, deve avvenire entro il 20 giugno 2022.

Le istanze devono essere compilate e trasmesse in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN:

  • tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato da AGEA, previo conferimento di un mandato;
  • con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione;
  • presso la Regione territorialmente competente;
  • mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Va ricordato che la domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell’aiuto per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna di esse.

Il termine per la definizione della graduatoria delle domande ammesse è fissato al 28 febbraio 2022.

Scarica la CIRCOLARE e le ISTRUZIONI OPERATIVE COMPLETE.

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