Con il voto finale della Camera dei Deputati, nella serata di martedì 18 luglio è stato approvato definitivamente il Disegno di legge di riforma del Codice della Proprietà Industriale, che rappresenta l’apice dei risultati raggiunti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.
Il provvedimento, che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione, oltre a costituire una fondamentale Milestone all’interno della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, ove si configura quale unica riforma del PNRR attribuita al Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, con la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi: 1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Come evidenziato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, si tratta di un importante traguardo che contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale. Tra i molteplici importanti interventi operati dalla riforma si segnalano, in particolare, il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG; il ribaltamento del c.d. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore; la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.