La crisi scatenata dalla guerra russo ucraina comporta una forte pressione sui prezzi delle materie prime e dell’energia. È utile quindi ragionare sulla risposta che gli Stati sono in grado di dare – come aiuto finanziario alle imprese – sfruttando gli insegnamenti delle misure della recente pandemia. Peraltro le misure introdotte dal Governo vanno coniugate con quanto stabilito a livello Ue, vedendo cosa è stato fatto e cosa manca. Ma procediamo con ordine.
Il primo tassello è costituito dal Dl 17/22 (Dl Energia) che all’articolo 8 si preoccupa di fornire sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Ciò sempre attraverso i due classici strumenti utilizzati finora, ovvero:
- la Sace, per grandi imprese e mid cap, prevedendo fino al 30 giugno 2022 le garanzie dell’articolo 1 e 1-bis.1 del Dl 23/20 a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia;
- il Fondo centrale di garanzia per le Pmi, prevedendo che la commissione per il Fondo, reintrodotta dal 1° aprile, non sia dovuta fino al 30 giugno 2022 per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi sempre a sostegno delle medesime esigenze di liquidità, ma delle Pmi.
Dal 1° marzo, data di pubblicazione in Gazzetta di questa misura, la situazione ha visto un’escalation ulteriore per cui si è intervenuti lo scorso 21 marzo con il Dl 21 (Dl Ucraina). Qui le misure a sostegno della liquidità delle imprese sono contenute nell’articolo 8, che prevede un meccanismo di garanzie a favore di banche e assicurazioni che intervengono nel supportare le dilazioni di pagamento che le imprese hanno richiesto ai fornitori di energia a fronte dell’incremento dei prezzi. Lo strumento operativo è rappresentato da Sace, che potrà intervenire in garanzia a favore di:
- banche e istituti finanziari, secondo gli schemi classici del Dl 23/20, che forniscono alle imprese la liquidità necessaria ad ottemperare ai piani di rateizzazione concessi da fornitori di energia e gas (comma 2);
- assicurazioni autorizzate al ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi per i crediti di fornitura energetica di imprese con sede in Italia con un fatturato che non supera 50 milioni di euro al 31 dicembre 2021 per i consumi energetici dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionati in massimo 24 mesi (comma 3). Tale schema riassicurativo è previsto dall’articolo 34 del Dl 34/20 ed è stato già autorizzato a livello comunitario.
Per assicurare che il beneficio della copertura pubblica sia trasferito all’impresa è previsto per le assicurazioni e le banche che il costo dell’operazione garantita sia inferiore a quello di operazioni senza garanzia pubblica.
Ciò è quanto già è stato fatto. Vediamo ora ciò che prevedibilmente dovrà farsi ancora. In questo quadro si innesta la nuova comunicazione del temporary framework della Commissione europea dello scorso 23 marzo, che tiene conto della crisi ucraina e delle ripercussioni sui prezzi di materie prime, gas e energia. Essa prevede i seguenti tipi di interventi, tutti al momento fino al 31 dicembre 2022:
- aiuti di importo limitato (par. 2.1) quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento ecc., entro un limite massimo per impresa che non superi 400mila euro, per imprese colpite dalla crisi, con un massimale di 35mila euro per impresa per quelle attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;
- supporto di liquidità in forma di garanzie (par. 2.2), non cumulabili con quelle del Covid-19, secondo premi di rischio per le Pmi pari a 25 basis point ad un anno, 50 basis point al secondo e terzo anno, 100 basis point dal quarto al sesto anno (gli importi sono raddoppiati per le grandi imprese). Il finanziamento garantito non può eccedere:
1 – il 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre esercizi contabili chiusi;
2 – il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto;
3 – l’importo del finanziamento può essere maggiorato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 12 mesi per le Pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese; la durata della garanzia è per un massimo di 6 anni e può essere concessa su finanziamenti per investimenti e/o capitale circolante; - prestiti agevolati (par. 2.3), che non possono essere concessi ad istituti di credito o altri istituti finanziari, con le medesime caratteristiche già viste per le garanzie di liquidità (par. 2.2);
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati di gas e elettricità (par. 2.4) sotto varie forme e in base agli incrementi effettivi subiti.
È ipotizzabile che in base al nuovo temporary framework ora si intervenga per traslare le misure previste a livello comunitario nel quadro nazionale.
Fonte: Il Sole 24 ore