Esenzione iva per le attività dell’ente accreditato

11 Febbraio 2021 | Informazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 85 del 3 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 20, Dpr. n. 633/72, alle attività di formazione svolte da una Società che risulta iscritta all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus (…)”.

Come chiarito nella Circolare n. 22/E del 2008, la disposizione recata dalla citata norma, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

b) devono essere rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

Nel dettaglio, con riguardo al caso in esame, relativamente agli Organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata Circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscrizione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007).

Coerentemente con le indicazioni contenute nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esenzione di cui al menzionato art. 10, n. 20) del Dpr. n. 633/1972, l’iscrizione della Società nell’Albo dei soggetti accreditati per “i corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale” (nello specifico, nel campo della Cosmetica e del Trucco professionale) della Regione è stata rilasciata dal soggetto competente per materia.

Atteso quanto sopra, non si ritiene possibile estendere l’esenzione in esame alle attività formative svolte dalla Società al di fuori dell’ambito territoriale della Regione.

Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione professionale, ogni Ente regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento. Nel caso di specie, non può trovare applicazione il Principio generale contenuto nella Risoluzione n. 269/E del 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione (vedasi paragrafo 3 della Circolare n. 22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto che i Programmi formativi sono adottati su base nazionale, l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell’Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni deve presentare l’Istanza per il riconoscimento alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale.

Pertanto, L’Agenzia ha ritenuto che la Società istante non possa applicare l’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione professionale.

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