Nuove Disposizioni sulla Gestione del Plafond IVA per Esportatori Abituali

4 Febbraio 2025 | Informazioni

A partire dal 1° settembre 2024, la normativa italiana ha introdotto significative modifiche riguardanti la gestione del plafond IVA per gli esportatori abituali. Le nuove disposizioni mirano a garantire una maggiore trasparenza nelle operazioni commerciali e a prevenire abusi nell’utilizzo del regime di non imponibilità.

Gli esportatori abituali che superano il plafond disponibile sono ora tenuti ad adottare procedure specifiche per regolarizzare la loro posizione fiscale. In primo luogo, essi possono richiedere al proprio fornitore l’emissione di una nota di variazione in aumento dell’IVA non addebitata in fattura, come previsto dall’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972. Questa soluzione implica l’obbligo di versare l’IVA dovuta, oltre agli interessi maturati e alle eventuali sanzioni applicabili. In alternativa, l’esportatore può scegliere di emettere un’autofattura elettronica, utilizzando il tipo di documento denominato “TD21”, noto come “Autofattura per splafonamento”. Tale documento deve riportare con precisione gli estremi delle fatture ricevute senza IVA, l’importo che eccede il plafond disponibile e l’imposta omessa. Anche in questo caso, è necessario procedere al versamento dell’IVA dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste.

Un’ulteriore possibilità per regolarizzare la propria posizione è rappresentata dall’assolvimento dell’imposta direttamente nella liquidazione periodica. Questa modalità è applicabile se la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato lo splafonamento. In tal caso, l’esportatore emette un’autofattura, include l’IVA dovuta nella liquidazione periodica e può beneficiare di una riduzione delle sanzioni attraverso il ravvedimento operoso.

La normativa aggiornata prevede sanzioni specifiche per diverse tipologie di violazioni legate all’utilizzo del plafond IVA. L’uso del plafond oltre il limite disponibile comporta una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA non applicata. Dal 1° settembre 2024, l’emissione di fatture non imponibili senza aver ricevuto la dichiarazione d’intento comporta una sanzione analoga, pari al 70% dell’imposta. Inoltre, se un esportatore abituale riceve una fattura non imponibile con un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, deve comunicare l’errore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall’emissione della fattura. La mancata comunicazione di tali errori comporta una sanzione pari al 70% dell’IVA non applicata.

Nonostante l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, permangono alcune incertezze. In particolare, non sono ancora state fornite indicazioni dettagliate sulle modalità operative per la comunicazione degli errori nelle fatture ricevute. Inoltre, rimane da chiarire se le nuove regole si applichino retroattivamente o solo alle operazioni effettuate successivamente al 1° settembre 2024. Si attendono pertanto chiarimenti ufficiali per definire con precisione gli strumenti e le procedure da seguire, al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni e ridurre il rischio di sanzioni.

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