Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ sulla disciplina della c.d. Nuova Sabatini, fornendo alcuni interessanti chiarimenti.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’agevolazione è cumulabile con altri Aiuti di Stato, compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, che siano in tutto o in parte uguali, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in conformità alle disposizione di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
Tuttavia, le limitazioni cumulative, trovano applicazione soltanto nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili quali Aiuti di Stato. La Nuova Sabatini può essere, dunque, disposta unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non costituiscono Aiuti di Stato.
La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, pur nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che non costituisce aiuto di Stato, non è soggetto ai limiti cumulativi stabiliti dalla disciplina della Nuova Sabatini. Le disposizioni di cui al comma 192 dell’art.1, Legge n. 160/2019, prevede che il bonus investimenti è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, tenuto conto che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
La Nuova Sabatini è poi cumulabile con le agevolazioni del Conto energia, fatte salve le limitazioni previste dall’art. 26, D.Lgs. n. 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili allo specifico settore.
Infine, l’agevolazione è cumulabile con gli interventi previsti all’interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Sabatini e beni 4.0
La disciplina della Nuova Sabatini prevede un contributo maggiorato al 3,575% annuo per gli investimenti “green”, ovvero quelli correlati all’acquisito di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di “programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Il Ministero ha chiarito che acquistare un bene con le caratteristiche 4.0 non è di per sé sufficiente per ottenere la maggiorazione del contributo al 3,575% annuo. Per ottenere il contributo maggiorato, i beni strumentali devono, senza eccezioni, essere dotati di tutte e cinque le seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di Cnc e/o Plc;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due delle seguenti caratteristiche:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Inoltre, gli investimenti dichiarati in domanda dalla PMI come “investimenti 4.0”, se non rispondono a tutte le caratteristiche previste per tale tipologia di investimenti, non possono essere acquistati dall’impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla c.d. “Impresa 4.0”. Questi, infatti,non possono – in nessun caso – essere ammessi al contributo come “investimenti 4.0”, né come “investimenti in beni strumentali”.
Avvio del programma di investimento
Riguardo all’avvio del programma d’investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo, il MIMIT precisa che il programma di investimento deve essere avviatoin data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda al soggetto finanziatore.
La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:
- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);
- sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento.