Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi della Legge 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno al credito delle imprese italiane. Recentemente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti proroghe e modifiche alle misure già previste dall’art. 15-bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (DL Anticipi), convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191. Vediamo nel dettaglio le novità previste.
Proroga delle misure fino al 31 dicembre 2025
Ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della Legge di Bilancio 2025, le misure disciplinate dalla Circolare n. 21/2023 di Mediocredito Centrale e previste dall’art. 15-bis del DL Anticipi sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. Le principali novità introdotte riguardano:
- Rimodulazione della copertura massima al 50% per operazioni di liquidità
- Per le operazioni finanziarie destinate al finanziamento di esigenze di liquidità, la percentuale di copertura massima è stata ridotta al 50%.
- Questa disposizione si applica alle richieste di ammissione alla garanzia deliberate dal 1° gennaio 2025. Le stesse percentuali saranno applicate anche alle richieste presentate prima di tale data, purché non ancora deliberate.
- Nel caso di richieste di riassicurazione o controgaranzia, la percentuale massima rappresenta il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante (fino all’80%) e la riassicurazione concessa dal Fondo (fino all’80%).
- Aumento dell’importo massimo per operazioni di importo ridotto
- Per le richieste presentate da soggetti garanti autorizzati, l’importo massimo per le operazioni di importo ridotto è stato innalzato a 100.000 euro.
- Anche questa misura si applica alle richieste di ammissione alla garanzia presentate dal 1° gennaio 2025.
- Estensione alle imprese mid-cap
- La garanzia del Fondo è estesa alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499, considerando eventuali relazioni di associazione e collegamento con altre imprese (mid-cap).
- Questa misura è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
La nuova definizione di mid-cap è applicabile sia per le operazioni singole sia per i portafogli di finanziamenti, minibond e obbligazioni. Tale estensione riguarda le domande di garanzia su portafogli accolte dal 1° gennaio 2025.